Art. 1.

      1. Nel libro primo, titolo XII, capo II, del codice civile, dopo l'articolo 432 è aggiungo il seguente:

      «Art. 432-bis. - (Tutela temporanea della salute dell'incapace). - Ogni persona maggiore di età può designare, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, altra persona o ente che lo rappresenti nel caso di sua infermità fisica o psichica, la quale lo ponga nell'impossibilità di provvedere alla tutela della propria salute.
      Fino a quando la competente autorità giudiziaria non ha provveduto alla nomina del tutore o del curatore o dell'amministratore di sostegno, ovvero dell'amministratore provvisorio ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la persona designata assume la tutela del benessere psico-fisico del beneficiario, provvedendo, tra l'altro, a richiedere con la massima sollecitudine l'intervento dei servizi necessari, ad adottare le decisioni opportune e a curare che gli enti e i servizi tenuti a intervenire effettuino le prestazioni adeguate alle esigenze psico-fisiche del beneficiario.
      Entro quarantotto ore dall'assunzione delle funzioni, il soggetto designato avvisa il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario ha la residenza o, in caso di eccessiva difficoltà, il giudice tutelare del luogo in cui il beneficiario in quel momento si trova, fornendo tutte le necessarie indicazioni.
      Il giudice tutelare, assunte le necessarie informazioni, convalida senza formalità l'operato della persona designata, definendone gli ambiti, ove occorra, ovvero adotta senza ritardo gli altri provvedimenti del caso.

 

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      La rappresentanza di cui al primo comma non si estende, salva contraria dichiarazione dell'interessato, ad atti che riguardino gli interessi patrimoniali del medesimo».